La Fondazione

Lo Statuto

Articolo 1

  1. Al fine di onorare la memoria di Mario Ravà è costituita, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore), la Fondazione Mario Ravà-ETS ad iniziativa de:

a) l’Associazione Bancaria Italiana, subentrata all’Associazione Nazionale fra gli Istituti di Credito Agrario (successivamente denominata Associazione di Banche Esercenti il Credito Agrario) a seguito dello scioglimento della seconda e della confluenza delle sue competenze nella prima;

b) il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

c) la Federazione Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie (successivamente denominata Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali).

  1. La Fondazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e si propone di svolgere attività di utilità sociale e di perseguire finalità di solidarietà sociale, in particolare attraverso la promozione degli studi in materia di credito agrario, dei quali Mario Ravà è stato appassionato cultore.
  1. Per perseguire lo scopo istituzionale la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere e realizzare iniziative, ricerche, studi, convegni, incontri e seminari;

b) concedere borse di studio e premi di laurea;

c) svolgere attività di formazione, divulgazione, perfezionamento e orientamento professionale;

  1. La Fondazione è legittimata a stipulare ogni contratto, atto e convenzione funzionale al perseguimento dello scopo istituzionale.
  1. L’attività della Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice del terzo settore, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.
  1. La Fondazione ha sede in Piazza del Gesù, 49, Roma, presso l’Associazione Bancaria Italiana.

Articolo 2

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal capitale iniziale di lire 8.856.955 (pari a euro 4.574,23), raccolto a cura dei tre enti promotori tra gli estimatori di Mario Ravà;

b) da successivi lasciti e donazioni;

c) da qualsiasi altro incremento patrimoniale.

  1. I capitali vengono investiti in immobili o in titoli.

Articolo 3

  1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di due rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana, l’uno Presidente e l’altro Segretario incaricato dell’ordinaria gestione della Fondazione e della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione;

b) di un rappresentante del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

c) di un rappresentante della Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali;

d) di un rappresentante della famiglia di Mario Ravà e/o dei suoi discendenti.

  1. Il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana è di diritto Presidente della Fondazione, con facoltà di delega dell’incarico a Dirigenti in servizio della medesima Associazione.
  1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi fino all’approvazione del conto consuntivo di gestione relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati.
  1. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un Consigliere, l’ente a ciò legittimato provvede alla sua sostituzione e il Consigliere così nominato rimane in carica per la stessa durata del mandato del Consigliere sostituito.

Articolo 4

  1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 5

  1. Al Consiglio di amministrazione spettano tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi comprese quelle di acquistare e vendere beni mobili ed immobili, di accettare lasciti e donazioni, di conseguire legati, di apportare modifiche al presente statuto, nonché di deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, qualora se ne manifesti l’opportunità per il miglior conseguimento dello scopo istituzionale.
  1. Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di gestione e di adottare tutti gli altri provvedimenti necessari ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 6

  1. La gestione della Fondazione è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni da esso adottate.
  1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Articolo 8

  1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
  1. Il Presidente può decidere, facendone specifica menzione nell’avviso di comunicazione, di tenere la riunione a distanza, cioè prevedendo la presenza da remoto di tutti i partecipanti attraverso l’utilizzo di sistemi di telecomunicazione o di videocomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. A tal fine è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Fatta salva tale modalità, i singoli Consiglieri possono decidere di volta in volta di fare ricorso ai richiamati sistemi per partecipare ad una riunione, previa comunicazione di tale loro intenzione al più tardi cinque giorni prima della data fissata.

  1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare; l’indicazione del luogo non è prevista nel caso di riunione integralmente a distanza.
  1. Le riunioni sono valide anche senza avviso di convocazione, quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

  1. Il controllo della gestione contabile e la vigilanza sull’applicazione delle norme statutarie della Fondazione è esercitata da un collegio di revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Per il migliore esercizio delle loro funzioni, i revisori dei conti hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono accedere, anche singolarmente, alla contabilità della Fondazione esaminando i relativi documenti.
  1. I componenti effettivi sono nominati uno, avente funzioni di Presidente e scelto tra persone iscritte all’Albo dei revisori contabili ai sensi dell’articolo 2397, comma 2 del codice civile, dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, uno dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e uno dalla Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali. I membri supplenti sono nominati uno dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e uno dall’Associazione Bancaria Italiana.
  1. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
  1. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere di amministrazione ed è gratuita.
  1. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un revisore dei conti, l’ente a ciò legittimato provvede alla sua sostituzione e il revisore dei conti così nominato rimane in carica per la stessa durata del mandato del revisore dei conti sostituito.

Articolo 10

  1. Nel caso di estinzione per qualunque causa della Fondazione, ivi compreso il mancato conseguimento dei suoi scopi, si procederà alla liquidazione del patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del codice del terzo settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.